Il Decreto 17/2022 (la cui legge di conversione n. 32/2022 è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale italiana il 28 aprile 2022, in vigore dal 29 aprile 2022) ha lo scopo (tra gli altri provvedimenti) di semplificare il quadro normativo per le rinnovabili.
Abbiamo evidenziato le misure più importanti per gli impianti di energia rinnovabile
1. Aree idonee
Sebbene non siano ancora stati approvati decreti ministeriali e leggi regionali che individuano le aree reali, il decreto aggiunge aree nel frattempo ritenute idonee. Tali aree beneficiano di procedimenti amministrativi più rapidi (ciò vale anche per procedimenti amministrativi attualmente pendenti).
1.1. Nuovi ambiti e ulteriori modifiche al D.Lgs. 199/2021
Siamo ancora in attesa delle linee guida del Ministero della Transizione Ecologica (MITE) per individuare le “aree idonee” come previsto dal D.Lgs. 199/2021. Tali linee guida saranno emanate entro il 13 giugno 2022, e le Regioni devono utilizzarli come riferimento per individuare le aree idonee all’interno del proprio territorio regionale nei successivi 180 giorni.
Il Decreto prevede ora una serie di adeguamenti.
1.1.1. Il Decreto prevede che il MITE, nel dare indicazioni alle Regioni per l’individuazione delle aree idonee, debba considerare idonee anche le aree industriali, artigianali, di servizi e logistiche (oltre alle aree edificate, ad es. capannoni industriali e parcheggi molte).
1.1.2.Il Decreto amplia gli ambiti che costituiscono il Decreto Legislativo n. 199/2021 ritenuto idoneo “ex lege ”, e al quale, come analizzeremo nel successivo paragrafo 1.2, si applicheranno alcune semplificazioni.
In particolare tali nuove aree sono:
• Per il fotovoltaico con moduli a terra in aree non soggette a vincoli:
– aree agricole, che devono essere distanti non più di 300 metri da aree industriali, artigianali e commerciali (compresi siti di interesse nazionale), o da cave e miniere;
– aree all’interno di siti industriali e aree agricole distanti non più di 300 metri dagli stessi siti industriali (forse verrà esteso a 500 m.);
– aree distanti non più di 150 metri dalle autostrade (forse sarà esteso a 300 m.).
Si precisa che nuove aree si aggiungeranno a quelle aree idonee “ex lege ” già previste dal D.Lgs. n. 199/2021:
- Aree dove sono già installati impianti della stessa tipologia e dove sono state eseguite opere di modifica non sostanziale, e per il fotovoltaico , aree dove sono già stati realizzati impianti fotovoltaici e dove sono state apportate modifiche sostanziali per ristrutturazioni, potenziamenti o rifacimenti completi l’impianto, inclusa l’integrazione di sistemi di accumulo di capacità non superiore a 3 MWh per ogni MW di capacità dell’impianto fotovoltaico.
- Le zone soggetto a bonifica
- Cave e miniere non funzionanti che non sono state recuperate o abbandonate o in condizioni di degrado ambientale
- Aree i cui diritti di proprietà sono detenuti da società del Gruppo FSI
1.2. Semplificazioni delle procedure amministrative
Come accennato, gli impianti da realizzare in aree idonee – anche ritenute idonee “ex lege ” e di cui al punto 1.1.2. sopra – beneficerà di procedure autorizzative semplificate.
1.2.1. Ecco le nuove procedure e requisiti:
- Dichiarazione giurata di inizio lavori (Dichiarazione di inizio lavori asseverata) per tutte le opere (comprese le infrastrutture connesse e indispensabili): per impianti fino a 1 MW in aree che
(i) sono a disposizione del richiedente (per le quali non sono previste procedure di esproprio),
(ii) non soggette alle norme di tutela previsto dal Codice dei Beni Culturali, e
(iii) al di fuori della “Zona A”; - Procedura Semplificata Comunale (PAS): per impianti di potenza superiore a 1 MW e fino a 10 MW;
- Autorizzazione Unica (AU): per impianti di potenza superiore a 10 MW.
1.2.2. Un’importante conferma che arriva dalla legge di conversione (e che qui brevemente analizziamo) in merito all’accelerazione degli iter autorizzativi per gli impianti realizzati in aree classificate idonee: il parere dell’autorità paesaggistica competente è ormai considerato obbligatorio ma non vincolante, anche nelle procedure di Valutazione di Impatto Ambientale e non solo (come in passato) nei procedimenti per il rilascio dell’autorizzazione unica ex D.Lgs. 387/2003. Ciò significa che se il termine scade prima che l’autorità paesaggistica emetta il proprio parere non vincolante, l’amministrazione competente è comunque tenuta a decidere sulla richiesta di autorizzazione e/o sulla valutazione ambientale.
1.3. Procedimenti pendenti
La legge di conversione apporta anche alcuni importanti chiarimenti per i procedimenti pendenti.
1.3.1. Il Decreto precisa che le semplificazioni di cui al precedente paragrafo 1.2 si applicheranno, su richiesta del richiedente, anche ai procedimenti in ambiti idonei “ex lege ” pendenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione (es. 29 aprile 2022).
1.3.2. Inoltre, il Decreto prevede che le procedure pendenti il 29 aprile 2022 e relative a progetti ubicati in aree che siano:
a) non soggetto ad alcun vincolo e
b) non compresi in aree dichiarate “non idonee” ai sensi dei regolamenti regionali, saranno semplificati come se si trattasse di procedure in aree idonee, intendendo:
(i) il parere dell’autorità ambientale competente è obbligatorio ma non vincolante (come descritto sopra 1.2.2), e
(ii) il tempo previsto per le procedure autorizzative sarà essere accorciato di un terzo.
2. Procedura semplificata comunale (Procedura Abilitativa Semplificata – PAS)
La più veloce tra le procedure autorizzative è ora estesa al fotovoltaico realizzato su nuove aree, con l’obiettivo di velocizzare le procedure amministrative. Tali impianti non dovranno entrare nello screening della valutazione di impatto ambientale.
2.1. Nuove Aree per i procedimenti PAS
Le aree in cui è applicabile la PAS sono state estese e includono quanto segue:
• Fotovoltaico fino a 20 MW e lavori di allacciamento alla rete elettrica di media e alta tensione (in precedenza erano previsti solo per la media tensione) in:
– Aree industriali, produttive e commerciali
– Discariche o lotti di discariche che sono stati chiusi o ripristinati
– Cave o lotti di cavi non idonei a ulteriore sfruttamento e che sono stati ripristinati.
• Impianti in aree classificate idonee ai sensi del D.Lgs. 199/2021 e aree classificate come idonee “ex lege ” (fino a 10 MW. Vedi sopra 1.1.2)
• Agrivoltaici che distano non più di tre chilometri da aree industriali, produttive o commerciali
2.2. Esenzione dallo screening della valutazione di impatto ambientale
Al fine di semplificare ulteriormente la procedura, per queste tipologie di impianti con potenza fino a 20 MW, non è necessario effettuare uno screening di Valutazione di Impatto Ambientale purché il richiedente alleghi un’autodichiarazione indicante che l’impianto non è ubicato in aree che le linee guida MISE del 10 settembre 2010 considerano non idonee (aree particolarmente sensibili e/o vulnerabili alle trasformazioni territoriali del paesaggio. Ad esempio Rete Natura 2000, siti UNESCO, ecc).
Il Decreto specifica inoltre che la costruzione diretta di cui alla procedura PAS si applica anche quando la pianificazione urbanistica richiede piani attuativi per la costruzione (piani attuativi per l’edificazione).
3. Impianti Agrivoltaici
Anche se restano preclusi gli incentivi per le rinnovabili nelle aree agricole, gli impianti agrivoltaici possono ora presentare domanda per nuovi incentivi previsti dal governo (ma ancora da attuare), senza il precedente limite del 10 per cento di utilizzo del suolo agricolo.
3.1. Accesso agli incentivi
Secondo la normativa italiana, gli impianti agrivoltaici sono impianti che adottano soluzioni integrative innovative con installazione di moduli sopraelevati da terra, prevedendo anche la rotazione dei moduli stessi, comunque in modo da non compromettere la continuità della coltivazione agraria e pastorale attività.
L’accesso agli incentivi (peraltro ancora da recepire con i relativi decreti ministeriali) è ora aperto all’agrivoltaico indipendentemente dalla percentuale di superficie agricola utilizzata, ma subordinato alla contestuale attuazione di sistemi di monitoraggio che consentano di verificarne l’impatto sulle colture, il risparmio idrico, produttività agricola per le diverse tipologie di colture e sulla continuità aziendale.
Tali sistemi di monitoraggio saranno oggetto delle linee guida adottate dal CREA in collaborazione con il GSE entro 30 giorni dall’entrata in vigore del Decreto.
3.2. PAS
Come accennato nel precedente paragrafo 2.1, il PAS è ora applicabile per gli impianti agrivoltaici distanti non più di tre chilometri da aree industriali, produttive o commerciali, e per tali impianti (con una capacità fino a 20 MW) non è necessario realizzare uno screening di Valutazione di Impatto Ambientale purché il richiedente alleghi un’autodichiarazione indicante che l’impianto non è ubicato in aree che le linee guida MISE del 10 settembre 2010 considerano non idonee.
3.3. Il limite di 10 anni
Il Decreto introduce anche un nuovo limite. Gli appezzamenti di terreno su cui sono ubicati impianti agrivoltaici non potranno più essere utilizzati per ulteriori installazioni di impianti fotovoltaici per 10 anni a seguito dell’assegnazione degli incentivi statali. Il Decreto stabilisce che tale limite si applica anche a seguito del frazionamento o del trasferimento a qualsiasi titolo del terreno.
4. Impianti fotovoltaici flottanti
Una nuova era per i sistemi galleggianti. Sono state introdotte nuove procedure di semplificazione (PAS) e incentivi per velocizzare le nuove installazioni.
4.1. Applicabilità della Procedura Semplificata Comunale (PAS) ed esenzione dalla procedura di VIA
La Procedura Semplificata Comunale può ora essere utilizzata per impianti fotovoltaici galleggianti fino a 10 MW realizzati in:
• Stagni
• Serbatoi d’acqua
• Serbatoi d’acqua in cave dismesse o installati a copertura di canali di irrigazione
Tuttavia il Decreto prevede che il MITE con proprio decreto, entro 90 giorni dall’emanazione del Decreto, stabilisca i criteri per l’installazione e l’integrazione ambientale degli impianti al fine di equilibrare l’esposizione solare del corpo idrico e il posizionamento dell’impianto rispetto alle sponde e alle profondità del bacino. Pertanto, per l’attuazione di queste misure bisogna attendere i decreti MITE.
4.2. Accesso agli incentivi
Potranno beneficiare di incentivi anche gli impianti fotovoltaici galleggianti che devono ancora essere attuati. Tuttavia, tali incentivi saranno soggetti alla limitazione di 10 anni che abbiamo descritto sopra al paragrafo 3.3 per l’agrivoltaico.
5. Il fotovoltaico nelle aree industriali
Nelle aree industriali gli impianti possono essere installati anche in deroga ai piani urbanistici del territorio, con un limite di nuova introduzione del 60 per cento della superficie industriale di pertinenza.
Il Decreto prevede che nelle aree industriali l’installazione di impianti solari fotovoltaici e termici possa coprire un’area fino al 60 per cento della superficie industriale di pertinenza, anche in deroga agli strumenti urbanistici del comune e agli indici di copertura esistenti.
Tali impianti potrebbero essere installati anche su strutture di sostegno appositamente realizzate.
6. Fotovoltaico su tetti ed edifici
Gli impianti fotovoltaici su tetto non saranno soggetti ad alcuna autorizzazione (la cosiddetta “ edilizia libera ”). Il modello unico semplificato è esteso agli impianti fotovoltaici e termici con potenza fino a 200 kW.
6.1. Regole generali di semplificazione per la costruzione sui tetti
Il Decreto considera ora “attività di edilizia libera”:
- Installazione di impianti fotovoltaici e termici su edifici, ovvero su strutture e manufatti fuori terra diversi dagli edifici (compresi gli impianti sciistici) e opere connesse alla loro connessione alla rete elettrica
- Riqualificazioni esterne e adeguamenti delle opere di collegamento nell’area degli stessi edifici
Ciò significa che, essendo ormai considerati dal legislatore come interventi di manutenzione ordinaria, la realizzazione di tali opere non è subordinata all’ottenimento di permessi, autorizzazioni o altro atto amministrativo, compresi quelli previsti dal codice dei beni culturali e del paesaggio.
Sono tuttavia previste eccezioni per gli impianti installati sopra edifici, o sopra edifici in aree quali
(i) ville, giardini e parchi di “non comune bellezza” e
(ii) edifici che “hanno un aspetto caratteristico con caratteristiche estetiche e valore tradizionale” compresi quelli presenti nei centri storici.
Per l’installazione di impianti al di sopra di tali edifici è necessario ottenere la preventiva autorizzazione dell’amministrazione competente.
Nei centri storici, qualora i moduli siano integrati nelle coperture e non siano visibili dal pubblico o da punti panoramici, si applicherà la suddetta semplificazione; tuttavia, gli impianti realizzati sui tetti realizzati con materiali tradizionali locali non beneficiano di questa semplificazione.
6.2.Il modello unico semplificato per installazioni su tetto fino a 200 kW
A partire dal 15 aprile 2022 è stato introdotto il modello unico semplificato per le piccole installazioni rinnovabili sui tetti. Questo modello è stato introdotto inizialmente per impianti fino a 50 kW. Il MITE individuerà ora entro 60 giorni le condizioni e le procedure per estendere questo modello semplificato alle installazioni sui tetti e agli edifici con una capacità fino a 200 kW. Ricordiamo che, con il modello unico semplificato, sarà possibile anche richiedere direttamente gli incentivi una volta entrati in vigore i decreti attuativi.
7. Semplificazione per il repowering e revamping eolico e fotovoltaico
Seguendo il percorso già tracciato dal Decreto Semplificazioni-bis , la Dichiarazione di Inizio Lavori Asseverata (DILA) è ora sufficiente per modifiche non sostanziali di impianti e progetti. Nuove specifiche quantitative per considerare le modifiche non sostanziali per gli impianti eolici.
7.1. Semplificazioni per modifiche non sostanziali degli impianti
Per le modifiche non sostanziali ad un impianto (i) per aumentare la potenza installata, o (ii) che sono necessarie per ulteriori opere connesse, e che non aumentano la superficie coperta dall’impianto, gli operatori devono ora presentare solo la dichiarazione giurata di inizio lavori ( Dichiarazione di inizio lavori asseverata ), fatta eccezione per le aree che non sono state precedentemente oggetto di valutazione archeologica. In tal caso è necessaria una preventiva verifica dell’interesse archeologico.
7.2. Semplificazione per gli impianti eolici
Le modifiche non sostanziali ai progetti/impianti eolici e alle opere connesse, che, indipendentemente dall’esito di tali modifiche, siano eseguite nello stesso sito dell’impianto sono soggette alla procedura semplificata della Comunicazione in edilizia libera . Inoltre, il Decreto ha modificato le specifiche quantitative per considerare tali modifiche come “non sostanziali”.
8. Autoconsumo di energia rinnovabile
Aziende e condomini potranno diventare autoconsumatori collegandosi a impianti di produzione di energia rinnovabile ubicati in edifici o siti diversi da quello in cui operano, fatte salve alcune limitazioni.
8.1. Nuova definizione per gli autoconsumatori di energia rinnovabile
Il Decreto prevede due categorie di “autoconsumo a distanza”:
- Collegamento diretto, a condizione che la linea di collegamento tra il luogo di consumo dell’energia e il luogo di produzione dell’energia non superi i 10 chilometri e che non siano allacciate utenze diverse dal produttore e dal singolo consumatore.
- Utilizzo di una rete di distribuzione esistente per la condivisione dell’energia prodotta dall’impianto delle rinnovabili . Il consumo di energia deve poi avvenire presso i punti di prelievo di proprietà dello stesso autoconsumatore.
8.2. Accesso agli incentivi
Gli autoconsumatori potranno poi richiedere quegli incentivi previsti dal D.lgs 199/2021 e che saranno meglio descritti da appositi decreti del Ministro per la Transizione Ecologica, quando saranno pubblicati il 15 giugno 2022.
- Gli autoconsumatori di cui al primo punto del paragrafo 8.1. di cui sopra potranno richiedere incentivi che, a seconda delle dimensioni dell’impianto, potranno essere quelli previsti per
i) impianti superiori a 1 MW,
ii) piccoli impianti (quelli inferiori a 1 MW), oppure
iii) autoconsumatori collettivi ed energie rinnovabili comunità. - Gli autoconsumatori di cui al secondo punto del precedente paragrafo 8.1 potranno richiedere solo gli incentivi offerti agli autoconsumatori e alle comunità di energia rinnovabile.
9. Espropri per pubblica utilità – allacciamenti alla rete
Il Decreto introduce nuove possibili coerenze con gli usi civici . Inoltre, dichiara non necessario il parere regionale sulla compatibilità delle opere se non comunicato in tempo utile. Il DILA sarà ora richiesto per le variazioni dei lavori consistenti nel passaggio dalle linee d’area ai cavi interrati.
9.1. Usi civici
Terreni gravati dal cosiddetto “uso civile” ( usi civici ) non possono essere di norma espropriati a meno che non sia dichiarato un cambio di destinazione d’uso da parte dell’autorità pubblica competente, ad eccezione delle “opere di pubblica utilità” ritenute coerenti con usi civici .
Il Decreto prevede ora nuove possibili coerenze con gli usi civici , per quanto riguarda la connessione alla rete:
• Realizzazione di elettrodotti, ferma restando, comunque, la possibilità per la rispettiva regione o comune delegato di commentare caso per caso con opportuna motivazione all’interno dell’iter autorizzativo
• Ricostruzione di linee elettriche aeree o interrate già esistenti che si rendono necessarie per la loro obsolescenza. Questo, a patto che siano realizzati con le migliori tecnologie esistenti e siano eseguiti sullo stesso binario dell’elettrodotto già esistente o nelle sue immediate vicinanze. Il Decreto prevede inoltre che, qualora le rispettive Regioni non si esprimano sulla compatibilità delle opere con gli usi civici per quanto riguarda la realizzazione degli elettrodotti nazionali si ritiene confermata la compatibilità.
9.2. “Dichiarazione di inizio attività” per cavidotti
Per le variazioni consistenti nel passaggio da linee aeree a cavi interrati sarà solo necessario inviare una dichiarazione di inizio lavori. Tali opere, tuttavia, sono soggette a limiti dimensionali. Non devono i ) comportare variazioni di lunghezza superiori a 1.500 metri o ii) comportare variazioni di lunghezza superiori a 3.000 metri, purché non rientrino, anche parzialmente, in aree naturali protette e purché utilizzino lo stesso tracciato o allontanarsene di non più di 60 metri.